16 settembre 2026
Non è una data qualsiasi, ma il vero spartiacque normativo che separa la "semplice sostituzione" dalla complessa "ristrutturazione dell'impianto termico". Da quel giorno, le regole del gioco saranno riscritte dal nuovo DM Requisiti Minimi (28/10/2025) e dal D.Lgs 5/2026. Ecco cosa devi sapere subito per non trovarti impreparato: 🛑 Il Grande Bivio Normativo Fino a ieri cambiare caldaia o rifare l'impianto sembravano operazioni simili. Dal 3 agosto 2026 no! La differenza sta nella "Modifica Sostanziale". Scatta la classificazione di Ristrutturazione (con tutti gli oneri conseguenti) SOLO se si intervengono contemporaneamente su TUTTI E TRE questi sottosistemi: Generazione (es. cambio tecnologia o vettore energetico). Distribuzione (es. passaggio da monotubo a collettori, cambio tracciati). Emissione (es. da termosifoni a pavimento radiante o aria canalizzata). ⚠️ Nota Bene: Cambiare solo la vecchia caldaia a gas con una nuova a condensazione NON è considerata modifica sostanziale, perché il principio di base resta identico. 💥 L'Obbligo del 15% (RED III) Se il tuo cantiere viene classificato come "Ristrutturazione Termica", scatta l'obbligo legale (non più opzionale!): ✅ Almeno il 15% dell'energia totale deve provenire da Fonti Rinnovabili (FER). Niente "a occhio": serve una progettazione termotecnica precisa che dimostri matematicamente il raggiungimento della soglia. 👷♂️ Il Nuovo Ruolo del Progettista Dimenticate il tecnico che passa ogni tanto. Con queste norme, il progettista diventa il perno centrale, responsabile civilmente e penalmente di asseverare il rispetto delle quote rinnovabili. Senza la sua certificazione, il cantiere si blocca. Chiedi una consulenza : Corso Susa, 299/B - 10098 RIVOLI (TO) Tel. 0119566001